La Concessione Mineraria tra Legislazione e Territorio
In questo momento vi trovate su di un’area davvero particolare, un’area protetta, particolarmente preziosa perché sotto di voi – in una falda profonda – si trova un bacino idrominerale antichissimo proveniente dal sottosuolo del complesso vulcanico dei Colli Albani.
Superata la fase terminale dell’attività eruttiva – l’incontro tra le masse di magma e le falde acquifere sottostanti – favorì la formazione di numerosi laghi e il nuovo assetto geologico ha determinato la presenza di un acquifero centrale ubicato al di sopra di 200 m s.l.m..
La bassa permeabilità (Tufo Lionato e Pozzolanelle) hanno sostenuto l’acquifero profondo, mentre il complesso acquifero superiore, ricaricato proprio dai laghi di Castel Gandolfo e Nemi, drena verso la falda acquifera superiore regionale che è ben più ampia.
La Concessione Mineraria regola la coltivazione e l’utilizzazione delle Acque Minerali come un bene del patrimonio indisponibile regionale secondo il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
Le acque minerali sono considerate miniere, secondo la citata normativa e le rendono patrimonio indisponibile della Regione.
Il concessionario a cui la Regione affida la concessione ha obblighi specifici, tra cui la coltivazione del giacimento, la sicurezza igienico-sanitaria e un governo attento e responsabile.
La Concessione Mineraria Acqua S. Maria alle Capannelle nasce con Decreto Ministeriale del 27 ottobre 1954, ed ha un’estensione pari ad ha 127.36.95.
Nel corso degli anni, la concessione è stata assegnata a vari concessionari e ad oggi, dopo aver espletato una lunga e complessa procedura, la Regione ha – con Determinazione n. G02761 15/03/2021 – rilasciato la Concessione Mineraria, per la durata di anni 30 alla R.T.I. costituita dalla società mandataria Domicilio S.r.l.
Nel Lazio le Acque Minerali sono regolamentate dalla Legge Regionale del 26 giugno 1980, n. 90. Essa costituisce il riferimento principale per la ricerca, il rilascio dei titoli concessori, la loro durata, gli obblighi del concessionario e le sanzioni applicabili in caso di violazioni.
In particolare, l’art. 9 stabilisce che la coltivazione delle acque minerali o termali può essere svolta solo da soggetti con provata competenza tecnico-economica ed è subordinata al rilascio di una concessione. Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere, coltivare e proteggere la concessione mineraria secondo la normativa vigente, sia di natura mineraria che sanitaria.
Il Territorio oggetto di Concessione Mineraria
La Concessione Mineraria si estende su una superficie di 127.36.95 ettari e secondo l’art. 14 della Legge Regionale 90/80, le pertinenze minerarie includono opere di captazione e impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali.
Sono presenti un pozzo riconosciuto minerario e un secondo pozzo attualmente inutilizzato sotto il profilo minerario.
La concessione include un pozzo minerario attivo e un secondo pozzo attualmente non utilizzato per attività minerarie. Sono presenti anche due silos per lo stoccaggio dell’acqua minerale, una vecchia area con 104 fontanelle attualmente non in uso, una nuova area esterna con 114 fontanelle e una postazione per boccioni da 20 litri, oltre a una nuova area interna con 16 fontanelle per il prelievo diretto dell’acqua da parte del pubblico.
Aree di protezione sotto il profilo giuridico
Per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che le regioni individuino le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda.
- La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev’essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
- La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
In caso d’inerzia da parte delle regioni circa l’individuazione della zona di rispetto, la medesima conserva un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
(decreto legislativo 152/2006)